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Modulistica

Modulistica accesso civico

Semplice, generalizzato e istruzioni operative

Descrizione

IL DIRITTO DI ACCESSO
La legislazione in materia di accessibilità, nel rispondere alle esigenze di trasparenza dell’azione pubblica, configura diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:  Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016.
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”, disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016.
Rilevato che in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990, l’iter procedimentale rimane invariato, con il presente documento si forniscono istruzioni operative per l’esercizio dell’accesso civico “semplice” e dell’accesso civico “generalizzato” in merito a dati, informazioni o documenti detenuti dalle Istituzioni scolastiche statali del Piemonte.
 
1. ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria) L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le Istituzioni scolastiche statali del Piemonte ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
L’istanza di accesso civico “semplice” è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti che, per mancata osservanza degli obblighi di legge, non sono stati pubblicati.
L’istanza va presentata esclusivamente al Dirigente dell’Istituzione scolastica statale che detiene dati, documenti o informazioni; può essere presentata in alternativa tramite: a) posta ordinaria, b) posta elettronica ordinaria - peo, c) posta elettronica certificata - pec. Gli indirizzi delle Istituzioni scolastiche statali del Piemonte sono reperibili al seguente link:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Oggetto
L’accesso civico concerne i dati, i documenti, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza delle Istituzioni scolastiche statali del Piemonte, qualora le medesime ne abbiano omesso la pubblicazione.
Procedimento
Il Dirigente dell’Istituzione scolastica che detiene i dati, i documenti o le informazioni, ricevuta l’istanza di accesso civico “semplice” e verificatane la fondatezza, entro 30 giorni dal ricevimento, curerà in alternativa fra loro:  la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni richieste nel sito web dell’Istituzione scolastica, oltre alla contestuale trasmissione dei medesimi al richiedente;

la comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamentoipertestuale a quanto richiesto.
Riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali del Piemonte
(Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325).
La richiesta di riesame può essere presentata in alternativa tramite:  posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali del Piemonte - Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 – Torino;
  posta elettronica ordinaria - peo: accessocivicoscuole@istruzionepiemonte.it;
  posta elettronica certificata - pec: drpi@postacert.istruzione.it.
Il Direttore Generale conclude il riesame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990).
Tutela
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” – cd. FOIA (Freedom of Information Act)
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L'accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del Decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 6, del Decreto legislativo n. 97/2016.
Come esercitare il diritto
L’istanza di accesso civico “generalizzato è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’istituzione scolastica non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.
 
L’istanza va presentata esclusivamente al Dirigente dell’Istituzione scolastica statale detentrice di dati, documenti o informazioni; può essere presentata in alternativa tramite: a) posta ordinaria, b) posta elettronica ordinaria - peo, c) posta elettronica certificata – pec, allegando un documento di identità in corso di validità.

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 5, c. 4
 

Art. 5 - Accesso civico
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:

Dirigente Scolastico Prof.ssa MANGANO Nunziatina

Recapito telefonico: 016194386

 

Contatti

Responsabili dei Documenti: Dirigente scolastico, DSGA, Segreteria dell'Istituto

Tel. Sede centrale: 0161 94386

Mail: vcic803002@pec.istruzione.it   |  vcic803002@istruzione.it

 

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